Lo Statuto - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA-NOVARA DI SICILIA

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Lo Statuto

Confraternite Parrocchiali > Confraternita dell'Immacolata Concezione

REGOLAMENTO
della
CONFRATERNITA DI MARIA SS. della CONCEZIONE

fondata
nel Comune di Novara di Sicilia il 20 Marzo 1613, nell'Oratorio della Venerabile Chiesa di San Nicolò
_________________
Riveduto nel 1713 dal Missionario Padre Filippo Scelsi, con facoltà dell'Ill/mo Monsignore Arcivescovo di Messina in data 27 Novembre dell'anno  1737.
_________________
Corretto per adattamento in seguito al Concilio Vaticano II e alla promulgazione del Codex Iuris Canonici del 1983.











VECCHIO STATUTO


PRELIMINARE

Lodevolissima costumanza in ogni tempo è stata quella di congregarsi insieme in vari drappelli di fedeli per accendere viemaggiormente all'esercizio ed alla coltura delle cristiane virtù. La nostra confraternita, sotto il titolo di Maria SS. Della Concezione fondata in Novara nel 1613 nell'Oratorio della venerabile Chiesa di S. Nicolò con licenza del Rev/mo Monsignore Arcivescovo di Messina, si è sempre con felice successo regolata nelle opere di Cristiana pietà e di Religione. E quantunque gli antichi capitoli ossidano Regolamenti della Congregazione istessa ad altro non tendano se non che a sempre più accrescere il Culto Divino, pur dovendosi oggi uniformare alle variazioni dettate dalla legge vigente, e con particolarità alle Regali Istruzioni del 20 Maggio 1820, pei Consigli Generali degli Ospizi e alla Circolari del Governo del 1731 e 1783, abbiamo creduto opportuno di riformarli nella maniera che segue.




CAPITOLO I

DELLA ABILITAZIONE ED ELEZIONE DEI SUPERIORI ED UFFICIALI

Art 1
Non potendo qualsivoglia stabilimento pubblico o particolare sussistere senza Capi  ossiano Superiori che lo dirigano e governino, vogliamo che siano annualmente eletti nella nostra Congregazione i seguenti Superiori ed Ufficiali, cioè:
Un Prefetto
Due Assistenti
Un Tesoriere
Un Consultatore
Un Cancelliere

Art 2
In ogni anno e precisamente nel mese di Novembre dovrà riunirsi la Consulta in Chiesa , di giorno e a porte aperte, per passare all'abilitazione ossia proposta di novelli Superiori.

Art 3
Il Cancelliere esibirà alla Consulta una nota di tutti i fratelli tra i quali la Consulta stessa sceglierà quelli reputati idonei agli impieghi facendo le nomine di tre soggetti per il Governatore, di sei per il primo e secondo Assistente, tre del Tesoriere e tre del Cancelliere.


Art 4
Nel fare le abilitazioni ossia proposte, devesi pria d'ogni altro aver riguardo a quei Confrati più anziani, benemeriti e zelanti.
Ciò non esclude di potersi abilitare quei Confrati, che quantunque non anziani riuniscono tuttavia nelle loro persone delle buone qualità che a colpo d'occhio li rendono ad altri preferibili.

Art 5
Non potranno contemporaneamente  essere abilitati due fratelli, due cognati, o padre e figlio, ma uno solo tra essi potrà essere abilitato.

Art 6
Quei Confrati che hanno altre volte occupato lo stesso impiego potranno essere di nuovo abilitati dopo l'intervallo di due anni.
Art 7
Formate che saranno le rispettive terme,si redigerà un verbale in cui si scriveranno i soggetti nominati. Questo verbale sarà firmato dalla Consulta e quindi suggellato resterà in potere del Cancelliere stesso.
Art 8
Eseguita in tal guisa l'abilitazione e convocato che sarà il Collegio dei Confrati di giorno ed a porte aperte si passerà all'elezione nel modo che segue.

Art 9
Il Cancelliere aprirà alla presenza di tutti i Confrati il verbale riguardante l'abilitazione dei novelli Superiori farà noti ad alta voce gli individui che furono abilitati dalla Consulta, quindi chiamerà uno dopo l'altro i Confrati ai quali consegnerà tante palline per quanti sono i superiori da eleggersi, onde ognuno possa secondo il proprio arbitrio dare il suo voto nelle cassette all'uopo preparate in favore di uno dei soggetti proposti per ogni Ufficio.
Art 10
In caso di parità di voti si metteranno in berretto le polizze degli uguali nominati e si uscirà in sorte il preteso Ufficiale.


Art 11
Non restando nessun altro a votare, il Prefetto conterà diligentemente i voti che saranno a favore di ognuno dei proposti e ne noterà il numero nelle rispettive terme. Colui che fra i nominativi riporterà un maggiore numero di voti risulterà Prefetto, e così pei due Assistenti, pel Tesoriere e pel Cancelliere.
Art 12
Eseguita con questa formalità l'elezione dei fratelli superiori si redigerà dal Cancelliere il corrispondente verbale, annotando in esso i nomi e i cognomi degli eletti alle rispettive cariche ed il numero di voti che ognuno ha riportato. Il suddetto verbale sarà firmato dai Superiori in atto e quindi si trasmetterà in copia conforme al Consiglio Generale degli Ospizi perché sia munito della conferma, ai termini dell'art 90 delle Regali Istruzioni del 20 Maggio 1820 pegli stabilimenti di beneficenza ed opere.
Art 13
Dietro tale conferma si metteranno in possesso con le solite ritualità e con fare alla Chiesa una qualche elemosina, ognuno in proporzione alla carica a cui è stato eletto.


Art 14
Posti che saranno gli anzidetti Superiori nell'esercizio delle loro incombenze passeranno i medesimi ad eligere a loro arbitrio tre Consultatori fra il numero dei nostri aggregati più probi.
Gli altri tre Consultatori, per compiere il numero di sei saranno di diritto al Prefetto e i due Assistenti che furono in sedia nell'anno precedente.

Art 15
Tutti gli anzidetti Superiori ed Ufficiali dovranno eleggersi di anno in anno; ciononostante, qualora i medesimi avranno lodevolmente sostenute le loro incombenze, potranno domandare la conferma di tutti o di parte di essi per un altro anno solamente ai termini delle citate Istruzioni del 20 Maggio 1820.

Art 16
Producendosi  dai Confrati reclami contro le elezioni degli Ufficiali, saranno i medesimi economicamente discussi dal Consiglio Generale degli Ospizi nel caso di dissenso delle parti rimane in libertà dei medesimi sperimentare le loro ragioni innanzi al Consiglio d'Intendenza a norma dell'art 71 delle sopradette Istruzioni.

Art 17
Se alcuno dei summentovati Superiori ed Ufficiali si mostrasse scevro di devozione e di zelo verso la Congregazione, e perciò non volesse accettare la carica a cui è stato eletto, dovrà presentare la sua rinunzia al Consiglio Generale degli Ospizi, e qualora la stessa verrà accettata, si passerà al rimpiazzo nel seguente modo:
se la rinunzia verrà fatta dal Prefetto sarà rimpiazzato da quell'individuo che ebbe meno voti di lui fra i ricorrenti a tale carica, e così di grado in grado.

Art 18
Se poi la rinunzia sarà fatta da uno di questi Ufficiali la cui elezione appartiene ai Superiori, sarà provveduta dai Superiori stessi la vacante piazza.

Art 19
Verificandosi nel corso dell'anno la morte di alcuno dei summenzionati Ufficiali, la cui elezione appartiene ai Superiori, cureranno gli stessi di provvedersi.
Se poi si darà il caso della morte di qualche Superiore, si praticherà il rimpiazzo nel modo espressato nell'art 17.
CAPITOLO II

DELL'UFFICIO DEL PREFETTO

Art 20
Il prefetto essendo il primo fra gli altri Superiori deve osservare principalmente i presenti Capitoli e le massime religiose, e fargli osservare col suo buon esempio a tutti i Confrati frequentando i Santi Sacramenti ed assistendo a tutte le sacre funzioni che si celebrano in Chiesa e precisamente nei giorni destinati per la Congregazione.

Art 21
Incombe al Prefetto e agli altri Superiori il dovere di procurare il bene e i vantaggi della nostra Congregazione e di correggere segretamente ed ammonire qualche Confrate traviato che abbia qualche vizio di gioco e di mala pratica, facendogli conoscere l'offesa del Signore e il danno dell'anima, e quante volte lo stesso non curerà le salutari ammonizioni, volendo perdurare nello stesso tenore di vita, allora dietro la seconda e la terza ammonizione, si cancellerà dal numero dei Confrati, precedendo pria la corrispondente deliberazione dei Confrati stessi legalmente riuniti.
CAPITOLO III

DELL'UFFICIO DEGLI ASSISTENTI

Art 22
Il primo e il secondo Assistente dovranno coadiuvare il prefetto in tutti gli affari che possano concernere i vantaggi e il buon andamento della Congregazione.


CAPITOLO IV

DELL'UFFICIO DEL TESORIERE


Art 23
Il Tesoriere resta incaricato di conservare presso di sé tutte le elemosine che volontariamente dai Fratelli saran date, annotando distintamente in un libro: le epoche, le somme introitate e da chi saranno le stesse pagate; come del pari tutti gli esiti che potranno avere luogo nel corso dell'anno, ben inteso però che per detti esiti non è sua facoltà di farli, senza un espresso mandato del Prefetto ed degli Assistenti.

Art 24
Nella fase di Dicembre di ogni anno lo stesso è tenuto a dare i conti ai Superiori i quali convocheranno il Collegio dei Confrati e si passeranno a discutere, secondo le forme prescritte dalle Regali Istruzioni del 20 Maggio 1820.




CAPITOLO V

DELL'UFFICIO DEL CANCELLIERE

Art 25
Curerà il Cancelliere di custodire con diligenza il libro dei presenti Capitoli e tutte le altre carte e scritture di pertinenza della Congregazione. Egli resta avvertito di non potere trasportare in sua propria casa ed altrove il libro e le carte anzidette. Nel caso, però, di una necessità indispensabile potrà praticarlo, previo il permesso ed intelligenza del Prefetto ed Assistenti.



Art 26
Dovrà il Cancelliere registrare nei corrispondenti libri i verbali riguardanti la elezione dei Superiori ed il nome e cognome dei nostri aggregati, con indicare il giorno, mese ed anno in cui i medesimi sono stati ammessi per Confrati.
Art 27
Un altro libro egli terrà, dove registrerà i nomi e i cognomi di quei Confrati che passeranno a miglior vita, indicando l'epoca della loro morte e, se furono sepolti nella sepoltura della Confraternita e ne siano state fatte le pompe funebri.


CAPITOLO VI

DELL'UFFICIO DEI CONSULTORI

Art 28
La Consulta dovrà riunirsi di giorno ed a porte aperte nella Venerabile Chiesa per deliberare se tutto ciò che riguardar possa il buon e regolare andamento della Confraternita, e per fare l'abilitazione dei Superiori.




Art 29
I componenti la Consulta avranno inoltre la facoltà di risolvere qualunque questione che potrebbe nascere nel Corpo della compagnia, salvo sempre le attribuzioni delle autorità costituite.







CAPITOLO VII

DELL'ELEZIONE E DEGLI OBBLIGHI DEL CAPPELLANO

Art 30
La carica del Cappellano della nostra Congregazione è vitalizia, quindi vogliamo che in caso di morte o di rinunzia del detto Cappellano fosse destinato all'esercizio di tal carica un fratello Sacerdote o qualche figlio di fratello che sia Sacerdote erudito e capace a procurare il bene e lo spirituale vantaggio degli aggregati i quali riuniti in numero legale ne faranno la scelta per indi ottenersi l'approvazione del Consiglio e la facoltà dell' ordinamento.

Art 31
Dovrà il Cappellano istruire i fratelli degli obblighi di buon Cristiano e predicare ogni qualvolta lo esigerà il bisogno. Non potendo affatto ingerirsi nel  temporale e nell'amministrazione dell'opera.

Art 32
Il medesimo è parimenti obbligato ad assistere in tutti i giorni che vi sarà Congregazione e funzioni che i fratelli vorranno celebrare nel corso dell'anno.




CAPITOLO VIII

DELLA RECEZIONE DEI NUOVI FRATELLI

Art 33
Chiunque animato da santo zelo vorrà scriversi alla nostra Congregazione, ossia Confraternita, e godere di tutti quei suffragi e vantaggi spirituali di cui godono i nostri aggregati dovrà dirigere la sua domanda al Prefetto il quale, di concerto con gli altri Superiori, prenderà le necessarie informazioni sulla costui condotta.

Art 34
Qualora dalle ricevute informazioni risulta che il detto individuo sia un uomo di buona vita e pieno di timore di Dio, si proporrà al Corpo di Compagnia che sarà ricevuto nei modi di sopra descritti e quindi, ammesso che sarà a maggioranza di voti, si conterà Fratello con le solite ritualità e si registrerà nei nostri libri il nome e cognome di detto Aggregato. Ove poi non si avranno buone informazioni sulla costui condotta, si escluderà assolutamente, previo sempre il permesso della Polizia nell'ammissione del nuovo Confrate.

Art 35
Se vi sarà qualche persona, la quale essendo inferma vorrà iscriversi alla nostra Confraternita, non dovrà in alcun modo, onde non esporre tutti i Confrati al cimitero di soffrire degli interessi a causa della costui morte che potrebbe in breve verificarsi.

CAPITOLO IX

DELL'OBBLIGO DEI CONFRATI
Art 36
Tutti i Congregati verranno nell'Oratorio ogni Domenica dopo pranzo. Si darà principio alla congregazione con l'inno allo Spirito Santo. Si Reciterà in seguito il Miserere e tutte le altre orazioni solite a praticarsi nei tempi andati.

Art 37
In ogni seconda Domenica di mese tutti i Fratelli si confesseranno e comunicheranno, quante volte ne siano degni, assistendo in Chiesa all'esposizione del SS. Sacramento.


Art 38
Oltre le Domeniche si congregheranno i Confrati nel mese di Novembre la sera e la mattina dell'ottava dei morti per recitarsi il vespro e il mattutino ed indi assistere alla Messa cantata funebre in memoria dei defunti Fratelli.
Si congregheranno i Fratelli il Lunedì Santo per andare in processione alla Venerabile Madre Chiesa; per la visita al SS/mo melle quarantore, previo sempre il permesso dell'Arcivescovo per le processioni di dopo pranzo.

Art 39
Nell'ultimo giovedì, venerdì e sabato di carnevale di ogni anno i fratelli nelle ore pomeridiane o vespertine, a giro, quattro per ogni mezz'ora staranno inginocchiati innanzi il SS/mo che sta esposto nella Chiesa di S. Nicolò in occasione delle solite quarantore.

Art 40
I Fratelli sono obbligati di associare la statua di Maria SS. Della Concezione nella processione del suo giorno come benanco la statua del Glorioso Patriarca S. Giuseppe nella sua festa e nelle processioni del 15 e 16 Agosto di ogni anno a quale oggetto sarà ciascun Fratello provveduto di torce a sue spese.
Interverrà benanco la Congregazione in tutte le processioni di pertinenza che si faranno nel Comune nei casi straordinari.

Art 41
Accedendo la morte di qualche fratello saranno in obbligo dei Congregati, almeno al numero di dodici, associare il cadavere, come del pari nella prima Domenica dietro la morte del Fratello si reciterà nella Congregazione l'Ufficio dei defunti in suo suffragio e ciascuno dei fratelli per quindici sere consecutive dovrà nella propria casa recitare il De Profundis, cinque Pater, un'Ave ed un Requiem.

CAPITOLO X
DELLA REDDIZIONE DEI CONTI
Art 42
I Superiori terminato che sarà il periodo della loro gestione dovranno fra otto giorni rendere i conti d'introito e di esito ai nuovi Superiori i quali, convocando nel modo prescritto dalla legge in vigore il Corpo dei Confrati passeranno a discuterli come di diritto, tenendo presenti gli artt 140 e 145 delle Regali Istruzioni del 20 Maggio !820, pegli stabilimenti di beneficenze ed opere pie laicali.

CAPITOLO ULTIMO

Si prescrive infine che non vi sia questua fuori Chiesa.
Che le contribuzioni siano volontarie e non coattive, e che in conseguenza i renitenti a pagare non possono essere costretti con la forza giudiziaria.
Che i Confrati non eccedano il numero di 100, potendosi ammettere persone di ogni classe e condizione.
Che eseguendo le loro funzioni in modo da non comportarle al di là delle ore due di notte e che si praticano a porte aperte.
Che non possono associarsi donne.
Che sia la Congregazione sottoposta alle Regali Istruzioni del 20 Maggio 1820 ed alle Circolari del 1781 e 1782 pei casi in quelle così provveduti ed in tutto ciò che oggi è venuta in legittima desuetudine, ovvero in urto alla Polizia Ecclesiastica vigente in Sicilia.
Che non debba serbarsi segreto verso le Autorità pubbliche che hanno il diritto di interrogare i Confrati.
Che l'ammissione o cancellazione di qualche Confrate debba deliberarsi dalla Confraternita legalmente riunita ed a maggioranza di voti.
Che l'autorità del Superiore s'intenda circoscritta a sole ammonizioni in linea disciplinare onde richiamare al dovere il Confrate traviato.
Che l'elezione dei Superiori sia annua e facciasi a voti segreti dai Confratelli riuniti in numero legale.
Che gli Ecclesiastici siano privi di voce attiva e passiva e solo vi si possono associare per godere dei più suffragi e delle indulgenze.
Finalmente che nulla possa togliersi od aggiungersi ai presenti capitoli, senza l'espressa autorizzazione del Governo promettendo i Confrati di adempierli, dietro che saranno sovranamente approvati.

Seguono le firme dei Fratelli.
Visto - L'Intendente F/to Cerda
L'Approvo  - F/to Ferdinando
Il Consigliere Ministro di Stato Presidente Int. Del Consiglio dei Ministri F/to Ruffo.
Per certificato conforme - Il Consigliere Ministro di Stato Presidente Int. Del Consiglio dei Ministri F/to Marchese Ruffo.
Per copia conforme - Per l'Uffiziale del Primo Riparto del Ministro degli affari Interni.
L'Uffiziale di carico - F/to Gerardo Majarini.






  NUOVO STATUTO


PRELIMINARE

Lodevolissima costumanza in ogni tempo è stata quella di congregarsi insieme in gruppi di fedeli per crescere nell'esercizio delle cristiane virtù. La nostra confraternita, sotto il titolo di Maria SS. della Concezione, fondata in Novara nel 1613 nell'Oratorio della venerabile Chiesa di S. Nicolò e con licenza del Rev/mo Monsignore Arcivescovo di Messina, si è sempre con felice successo regolata nelle opere di Cristiana pietà e di Religione. La confraternita, ai sensi dell'art. 71 delle norme approvate con protocollo tra l'Italia e la Santa Sede in data 5 Novembre 1984, eseguito con legge 20 maggio 1985 n° 206, è soggetta alla giurisdizione dell'Ordinario Diocesano per essere una confraternita cattolica.



CAPO I

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO


Art 1
Non potendo qualsivoglia associazione pubblica o privata sussistere senza Organi Direttivi, ogni tre anni sarà eletto il Consiglio Direttivo, composto da:
Un Prefetto
Due Assistenti
Un Cassiere
Un Cancelliere


Art 2
Ogni tre anni, e precisamente nel mese di Agosto, dovrà riunirsi l'Assemblea dei Confrati, nella sede istituzionale dell'Oratorio di S. Nicolò in Novara di Sicilia, per passare all'elezione del Nuovo Consiglio Direttivo.

Art 3
Il Cancelliere uscente esibirà all'Assemblea l'elenco  di tutti i fratelli tra i quali essa stessa sceglierà quelli reputati idonei a ricoprire gli incarichi del Consiglio Direttivo,  nominando due candidati per la carica di Prefetto, di quattro per le cariche di Assistenti, due per Cassiere e due per l'incarico di Cancelliere.
Art 4
Nella scelta dei candidati, l'Assemblea  dovrà prima d'ogni altra cosa  aver riguardo delle virtù cristiane e dell'impegno da loro profuso per il conseguimento delle finalità della medesima Confraternita.



Art 5
Non potranno contemporaneamente  essere eletti parenti fino al 4° e affini entro il 2°.


Art 6
Nulla vieta ai membri del Direttivo di essere riconfermati, ma non oltre un secondo mandato consecutivo.

Art 7
Il Cancelliere redigerà un verbale in cui verranno scritti i nomi dei Confrati candidati alle cariche istituzionali dichiarati dall'Assemblea ai sensi dell'art 3.
Art 8
Completato l'elenco dei Confrati candidati, si passerà alle operazioni di voto nel modo che segue.

Art 9
Il Cancelliere, alla presenza dell'Assemblea, renderà noti ad alta voce i nomi dei Confrati candidati e consegnerà tante schede quanti sono gli organi da rinnovarsi. Le schede, piegate con cura in modo da tutelare la segretezza del voto, verranno a turno da ciascun Confrate consegnate al Cancelliere.



Art 10
Verrà eletto il Confrate che per quella carica avrà riportato il numero maggiore di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il Confrate più anziano.

Art 11
Espletate le operazioni di voto, il Cancelliere annoterà nel verbale i nominativi degli eletti alle rispettive cariche e il numero di voti che ognuno di essi ha riportato. Il suddetto verbale sarà firmato dai membri del Consiglio Direttivo uscenti.

Art 12
In caso di decesso o rinunzia di un membro del Direttivo, la sua carica verrà ricoperta dal Confrate primo dei non eletti. La rinunzia dovrà essere firmata e consegnata al Prefetto ed avrà efficacia  decorsi venti giorni dalla ricezione della lettera stessa. In  caso di dimissioni del Prefetto la rinunzia sarà indirizzata all'Assemblea dei confrati.



Art 13
In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo Diocesano può nominare, ai sensi del can. 318  Sub. 1 del Codice di Diritto Canonico un Commissario che, in suo nome, dirige e rappresenta temporaneamente la Confraternita in sostituzione degli Organi Statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Art 14
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Diritto Canonico e le leggi italiane in quanto applicabili alle Associazioni Cattoliche o agli Enti Ecclesiastici.



CAPO II

IL PREFETTO

Art 15
Il Prefetto è garante dell'osservanza fedele dello Statuto e si fa promotore di iniziative atte a favorire le virtù cristiane dei Confrati; a tal fine deve tenere una riunione mensile di preghiera e di istruzione ai Confrati.  Sottoscrive gli atti e la corrispondenza ufficiale.  


Art 16
Il Prefetto promuove la convocazione dell'Assemblea e dà esecuzione alle deliberazioni di essa. Sarà suo compito avvisare con congruo anticipo tutti i Confrati della convocazione dell'Assemblea, che presiederà di persona o inviando un proprio delegato. La convocazione dell'Assemblea sarà affissa alla bacheca della chiesa parrocchiale 15 giorni prima.




CAPO III

GLI ASSISTENTI

Art 17
Il primo e il secondo Assistente dovranno coadiuvare il prefetto in tutti gli affari che possano concernere i vantaggi e il buon andamento della Congregazione.


CAPO IV

IL CASSIERE


Art 18
Il Cassiere è incaricato di tenere i conti dell'amministrazione e di preparare i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, sotto la direzione del Prefetto.





Art 19
E' compito del Cassiere depositare presso un Istituto di Credito le somme eccedenti i bisogni di ordinaria amministrazione, in un libretto intestato all'ente parrocchia S. Maria Assunta di Novara di Sicilia. Tale libretto sarà custodito dal medesimo cassiere; deve altresì firmare i mandati di pagamento. Potrà effettuare le piccole spese correnti per il buon andamento della Confraternita; a tal fine non può trattenere presso di se una quota eccedente i 500,00 € (cinquecento/00).
CAPO V

IL CANCELLIERE

Art 20
Il Cancelliere deve custodire con diligenza lo Statuto e tutti gli atti ufficiali di pertinenza della Confraternita: verbali dell'Assemblea, verbali dei Direttivo, cronistoria, registri degli iscritti.






Art 21
E' compito del Cancelliere redigere i verbali delle Assemblee ed adunanze.



Art 22
Il Cancelliere dovrà tenere un libro in cui saranno registrati i nomi e i cognomi di tutti i Confrati, i quali danno già l'assenso al trattamento dei dati personali ai fini degli scopi dell'associazione. In un altro libro dovrà registrare i nomi e i cognomi dei Confrati defunti.

CAPO VI

IL PATRIMONIO e LA CUSTODIA DEI BENI

Art 23
Il Patrimonio della Confraternita è costituito da:
"   quote sociali degli iscritti, vigenti nel tempo;
"   elargizioni ed oblazioni spontanee;
"   i beni mobili ed immobili inventariati;
"   lasciti e/o donazioni.
L'Amministrazione del Patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del codice di Diritto canonico

Art. 24
Gli arredi e gli altri oggetti devono essere custoditi nella sede istituzionale. I beni preziosi saranno custoditi in un luogo di pertinenza della parrocchia S. Maria Assunta con l'accordo del parroco pro tempore, regolarmente inventariati. E' vietata la custodia di questi beni in abitazioni private. L'inventario, aggiornato annualmente, deve essere trasmesso in copia al Centro Inter-confraternale Diocesano. Nell'archivio della Confraternita, che è allocato nella sede istituzionale, devono conservarsi i titoli di proprietà dei beni immobili e ogni altro documento della Confraternita medesima.

CAPO VII

L'ASSISTENTE ECCLESIASTICO

Art 25
L'Assistente Ecclesiastico è il Parroco, Arciprete di Novara di Sicilia, o suo delegato. La sua presenza e la sua azione hanno una fondamentale importanza per la formazione cristiana e la crescita spirituale dell'Associazione.





Art 26
L'Assistente Ecclesiastico espleterà il suo compito nella maniera e nei contenuti che riterrà più opportuni e validi. Interviene di diritto a tutte le adunanze e sedute collegiali, con il voto consultivo, e la sua presenza sarà di sprone ed esempio a tutti i soci.

Art 27
Per quanto riguarda ogni altro aspetto, compresi gli aspetti amministrativi ed economici, qualora si rendesse conto di irregolarità, l'Assistente Ecclesiastico informerà il Consiglio Direttivo e, se l'irregolarità persiste, informerà tempestivamente le Autorità Ecclesiastiche competenti.


CAPO VIII

L'AMMISSIONE DEI NUOVI FRATELLI
Art 28
Possono associarsi alla Confraternita persone di buona condotta Cristiana e di sana moralità, domiciliati nel nostro comune o legati alla nostra parrocchia per motivi familiari.



Art 29
L'ammissione di un nuovo Confrate viene deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta del postulante presentata al Prefetto. Il suo nominativo verrà iscritto nell'apposito libro a cura del Cancelliere. I separati e i divorziati risposati possono fare parte dell'associazione. Essi non possono, però, essere eletti a cariche direttive e si devono attenere alle disposizioni della Chiesa circa la loro ammissione ai sacramenti.



Art 30
L'associazione è formata da persone di sesso maschile.




CAPO IX

DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATI

Art 31
L'adesione alla Confraternita comporta per tutti i Confrati il dovere di contribuire secondo le proprie possibilità, con la preghiera e con le opere, alla realizzazione delle finalità della Confraternita.

Art 32
E' dovere di ogni Confrate coltivare le Cristiane virtù, frequentare i Santi Sacramenti ed assistere a tutte le sacre funzioni che si celebrano in Chiesa, secondo la tradizione fin qui osservata.


Art 33
Ciascun Confrate partecipa all'Assemblea, con voce attiva e passiva.



Art 34
Nessun Confratello potrà percepire alcuna remunerazione per l'Ufficio esercitato nella Confraternita. La confraternita non divide capitali.



Art 35
I Confrati dovranno partecipare gratuitamente all'accompagnamento funebre in divisa, in caso di decesso di un altro Confrate regolarmente iscritto, ma solo nel territorio della nostra parrocchia.
Il Prefetto deciderà se partecipare, e a quali condizioni, all'accompagnamento funebre dei non iscritti.



Art 36
I Confrati dovranno indossare la divisa della Confraternita per le visite in corteo del Venerdì Santo, e nelle altre pubbliche manifestazioni (processioni, cortei e raduni) a cui la nostra Confraternita è solita partecipare.

Art 37
Nella festa dell'Immacolata Concezione,  titolare della Confraternita, ciascun Confrate dovrà partecipare alle preghiere della novena. La confraternita organizzerà il culto dell'Immacolata e la processione facendosi carico di ogni cosa necessaria.



CAPO ULTIMO
Art. 38
La divisa della Confraternita è così composta:
Un lungo camice di stoffa bianca raccolto ai fianchi da un cordone di colore azzurro, annodato sul lato. Un cappuccio triangolare ugualmente bianco, con due fori all'altezza degli occhi. Una mozzetta azzurra con l'immagine dell'Immacolata Concezione, titolare della Confraternita. Distintivi particolari sono applicati per le mozzette dei membri del Consiglio Direttivo.



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