Menu principale:
STATUTO DELLA CONFRATERNITA
"MARIA SS. DELLA CONSOLAZIONE E DELLA SANTA CINTURA "
-
CENNI STORICI
La Confraternita -
Essa ha ereditato la spiritualità della Confraternita di San Giorgio sorta in epoca precedente al 1504.
L'Oratorio, dotato della meravigliosa Statua della Madonna della Consolazione, di artistici mobili lignei, di un organo a canne, di dipinti su tela , appartenne in proprietà alla Confraternita, presumibilmente dopo che i RR. PP. Agostiniani Scalzi hanno abbandonato lo spazioso Convento, unico complesso edilizio con la monumentale Chiesa di San Giorgio. Per incuria, gradatamente l'Oratorio andò in rovina.
Sull'area su cui sorgeva, oggi insiste una via pubblica che collega la vecchia Via Di S. Maria con la Piazza San Giorgio.
La Confraternita, in origine composta di Sacerdoti, Civili, Mercanti, Professori e Maestri, specificatamente raccoglieva le maestranze del paese tanto da essere "intesa" come " 'a fradillenza di mestri".
Oggi in essa militano artigiani, professionisti e commercianti.
I confrati un tempo partecipavano, come da Regolamento, a molti esercizi di cristiana pietà e a vari pellegrinaggi e cortei processionali, oltre che a incontri di preghiera comunitaria in favore dei confrati viventi; in particolare si distinguevano, inoltre, per l'assistenza agli ammalati e ai moribondi nonché per opere di suffragio per le anime dei confrati defunti. Da circa 50 anni alcune di queste pratiche sono venute meno.
Ancora oggi, la Domenica delle Palme i confrati celebrano il Precetto Pasquale Comunitario e, la sera dello stesso giorno al canto di un "miserere" paesano, risalente al 1700, fanno una processione penitenziale che ha per meta il SS. Sacramento esposto nel Duomo.
La confraternita partecipa in modo particolare ai seguenti atti di culto pubblico e alle liturgie che li precedono:
alla processione del Venerdì Santo ( Reliquia della Santa Croce e Varette)
" " del Corpus Domini
" " in onore di S.Ugo Abate, con l'Assunta compatrono del città(22Agosto)
" " di San Sebastiano Martire
" " di S. Lucia Vergine e Martire.
La sera dell'Epifania di N.S. (6 Gennaio) i confrati danno vita a una particolare funzione che comprende la processione di Gesù Bambino e la tradizionale " Benedizione Papale" (Benedizione Eucaristica) alla quale è legata l'indulgenza plenaria nelle forme stabilite dalla Chiesa, antico privilegio delle Confraternite Agostiniane.
Un tempo l'uniforme era costituita da un signorile abito scuro con giacca a coda ('a caella), indossato su una camicia bianca chiusa dal papillon.
L'attuale uniforme è composta da una casula di colore rosa antico e da una mantellina di colore azzurro-
Art. 1
La Confraternita "Maria SS. della Consolazione e della Santa Cintura" ha sede in Novara di Sicilia (ME) presso la Chiesa di San Francesco D'Assisi sita nella via omonima, presso la quale avranno luogo di norma, oltre che ogni riferimento di legge, le riunioni degli organismi della Confraternita.
Essa è una Persona Giuridica ai sensi del Codice Civile. Nell'Archivio storico della medesima confraternita risulta che il Regolamento, come modificato nell'anno 1832, è stato approvato dal Re Ferdinando II in Napoli il 25 aprile 1834.
Art. 2
SCOPI DELLA CONFRATERNITA
La Confraternita "Maria SS. della Consolazione e della Santa Cintura" non ha fini di lucro. Essa ha come SCOPI ESSENZIALI: la santificazione degli associati, l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di assistenza, in spirito di carità fraterna.
Per la realizzazione di tali fini la Confraternita assume l'impegno di:
-
-
-
-
-
-
-
-
Art. 3
La confraternita, ai sensi dell'art. 71 delle norme approvate con protocollo tra l'Italia e la Santa Sede in data 5 Novembre 1984, eseguito con legge 20 maggio 1985 n° 206, è soggetta alla giurisdizione dell'Ordinario Diocesano per quanto riguarda le attività dirette a scopo di culto. Essa ha rapporti di fraternità e collaborazione con altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della Diocesi.
Art. 4
ORGANISMI DELLA CONFRATERNITA
Sono organismi della confraternita:
-
-
-
Art. 5
L'ASSEMBLEA DEI CONFRATI
L'Assemblea, composta da tutti i soci effettivi (si intende per socio effettivo: il Confrate che, ottenuta l'ammissione al sodalizio, ha già provveduto all'obbligo della consacrazione giusto articolo 14), è il supremo organo deliberativo della Associazione. Essa è convocata dal Prefetto ordinariamente una volta l'anno, e ogni qual volta Egli lo ritenga necessario, per verificare l'andamento della vita dell'Associazione. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria, su richiesta del Consiglio Direttivo o di un quinto dei soci o dell'Ordinario Diocesano.
Le convocazioni avvengono mediante avviso da affiggere nella bacheca della Chiesa parrocchiale almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno. Le sedute sono tenute di norma nella sede della Confraternita.
Ogni Confrate può essere latore di non più di due deleghe di altri confratelli. Le adunanze si svolgeranno nel rispetto delle norme statutarie.
Per la validità delle deliberazioni si richiede in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei Confrati effettivi; in seconda convocazione, le deliberazioni vengono adottate validamente qualunque sia il numero dei confratelli presenti o rappresentati.
L'Assemblea regolarmente convocata:
" Delibera le norme statutarie o eventuali modifiche da fare
" Elegge il Prefetto ed il Consiglio Direttivo
" Approva il bilancio annuale di previsione e quello consuntivo
" Da il proprio consenso agli atti di straordinaria amministrazione circa i beni di proprietà della Confraternita.
Art. 6
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
E' l'organo di governo dell'associazione ed è composto da:
-
-
-
-
-
-
I membri del Consiglio hanno il compito essenziale di procurare il bene spirituale e materiale della Confraternita; essi sono chiamati a guidare ed a servire la Confraternita, collaborando con l'Assistente Ecclesiastico per il totale raggiungimento degli scopi dettati dallo Statuto.
Tutti i membri, meno l'Assistente Ecclesiastico, sono elettivi, durano in carica un triennio e possono essere rieletti, consecutivamente una volta soltanto. Non possono ricoprire contemporaneamente incarichi direttivi i Confrati che sono in rapporto di parentela o affinità (fratelli, cognati, padre e figlio, suocero e genero).
Sono eleggibili tutti coloro che hanno almeno un biennio di iscrizione; non sono, comunque eleggibili i conviventi, i divorziati risposati.
Venuto a mancare un membro del Consiglio, ad esso subentra il primo dei non eletti che resta in carica fino al termine del triennio.
I Confrati che hanno ricoperto incarichi direttivi per due mandati consecutivi, potranno essere rieletti soltanto dopo l'intervallo di tre anni.
Il Consiglio:
" si riunisce e delibera in seduta ordinaria almeno una volta ad ogni quadrimestre, alla data concordata alla fine di ogni seduta. In via straordinaria è convocato dal Prefetto ogni qual volta ne ravvisi la necessità o ne è richiesta la convocazione da almeno quattro componenti dello stesso organo;
" traccia, all'atto dell'insediamento, il programma operativo di massima da realizzare nel triennio;
" predispone il piano di revisione delle entrate e delle spese del bilancio annuale e ne cura l'attuazione;
" delibera sull'accettazione o meno delle richieste di iscrizione alla Confraternita di nuovi soci;
" delibera sempre a maggioranza dei voti ed ha potere decisionale, salvo casi di ratifica da parte dell'Assemblea;
" per la validità delle sedute occorre l'intervento di almeno 5 (cinque) membri.
Le decisioni adottate hanno potere vincolante per tutti gli iscritti.
Art. 7
IL PREFETTO
E' il Legale rappresentante dell'associazione, inizia l'esercizio del suo mandato dopo la ratifica dell'Ordinario Diocesano. Può essere rimosso dall'Ufficio con decreto dell'Ordinario Diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche, e/o dall'Assemblea con maggioranza qualificata (2/3 dei componenti).
Egli, chiamato a rappresentare e guidare la Confraternita deve per primo osservare scrupolosamente le norme del presente Statuto e fra esse, in modo particolare, quelle di ordine religioso; con il Suo comportamento sia di stimolo e di esempio ai Confrati specialmente nella frequenza ai Santi Sacramenti e nella partecipazione alle sacre funzioni.
Egli:
-
-
-
-
Art. 8
IL VICE-
E' il Confrate che sostituisce il Prefetto comunque assente, assumendone le funzioni ed i poteri. Il Vice-
Art. 9
IL CASSIERE -
E' il Confrate cui è demandato il compito della cura e della custodia dei libri, dei documenti contabili e la gestione delle somme e dei valori in conformità alle deliberazioni del Consiglio.
Nell'ambito del bilancio di previsione cura le operazioni d'incasso e di pagamento, rilasciando regolare documentazione contabile.
Nell'esercizio del suo incarico, si rende disponibile ad ogni:
-
Il Cassiere-
Art. 10
IL SEGRETARIO -
Tiene aggiornato il registro dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Redige i singoli verbali di adunanza , dandone lettura al termine di ogni seduta e sottoscrivendoli unitamente al Prefetto.
Tiene aggiornato il registro ufficiale dei soci e quello delle presenze, sul quale farà apporre la firma dei membri dell' Associazione intervenuti alla riunione di Consiglio o di Assemblea ed alle manifestazioni ufficiali dell'Associazione.
Darà lettura dello Statuto o di parte di esso, ogni qualvolta il Prefetto lo riterrà opportuno.
D'intesa e in collaborazione con il Prefetto e con il Cassiere, se necessario, cura i rapporti con enti pubblici e privati ai fini della richiesta e della erogazione di contributi per la realizzazione delle varie attività dell'Associazione.
E' addetto alle pubbliche relazioni e cura, d'intesa con il Prefetto, i servizi e comunicati stampa che diramerà ogni volta si ravvisi l'opportunità.
E' tenuto a presentare altresì all'Ufficio competente della Curia i bilanci annuali e l'inventario di tutti i beni mobili ed immobili, specie preziosi per valore storico e artistico e le relative relazioni, approvati e sottoscritti dal Prefetto e dall'Assistente Ecclesiastico.
Ogni variazione intervenuta deve essere comunicata al detto Ufficio all'atto della presentazione del Bilancio consuntivo annuale.
Al Segretario-
Art, 11
I CONFRATI CONSIGLIERI
" Collaborano in stretto contatto con il Prefetto nella elaborazione di idee e programmi volti al migliore raggiungimento e realizzazione degli scopi statutari;
" Devono essere disponibili su designazione del Prefetto a sostituire il Cassiere-
Art, 12
L'ASSISTENTE ECCLESIASTICO
E' il Parroco -
Egli interviene alle funzioni sacre che la Confraternita promuove ed a quelle che sono elencate nel presente statuto, quali riti tradizionali.
Programma unitamente al Prefetto le modalità e gli argomenti per la formazione e la crescita spirituale dell'Associazione.
Interviene di diritto a tutte le adunanze e sedute collegiali; la sua presenza sarà guida sicura nel dibattito ed il suo contributo sarà utile affinché la Confraternita conservi lo spirito ed i principi suoi propri.
Egli sarà sprone ed esempio nella vita spirituale per tutti i Confrati.
Per quanto riguarda ogni altro aspetto -
Art. 13
RINUNCIA E/O DECADENZA
Il consiglio Direttivo in caso di dimissioni e/o decadenza sarà temporaneamente sostituito, in tutte le sue funzioni, da una terna di Confrati, designati dall'Assistente Ecclesiastico, i quali predisporranno gli atti affinché, nel più breve tempo possibile, l'Assemblea elegga un nuovo Consiglio Direttivo.
IL Consiglio Direttivo decade quando vengono a mancare contemporaneamente quattro dei suoi componenti.
Art. 14
I MEMBRI DELLA CONFRATERNITA
Possono essere soltanto di sesso maschile e sono coloro che, di fede cattolica ed identificandosi con le finalità proprie dell'Associazione, avanzano domanda di adesione ad essa, ed i loro nomi vengono ufficialmente iscritti nel registro dei soci.
Sono particolarmente graditi i cattolici Artigiani, Professionisti e Commercianti.
Ricevuta la domanda di ammissione, il Prefetto, di concerto con i Confrati consiglieri, prenderà le necessarie informazioni sulla condotta dell'aspirante. I conviventi e i divorziati risposati possono fare parte dell'associazione; essi non possono, però, essere eletti a cariche direttive e si devono attenere alle disposizioni della Chiesa circa la loro ammissione ai Sacramenti.
Se il Prefetto avrà desunto buone informazioni sui costumi e sulle pratiche religiose di ciascun aspirante:
a) -
b) -
c) -
I minori possono essere ammessi dal Prefetto come novizi; non possono essere eleggibili né elettori.
Art. 15
DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI
Tutti i Confrati hanno diritto a:
a) -
b) -
c) -
d) -
Tutti i Confrati hanno il dovere di:
a) -
b) -
c) -
d) -
e) -
f) -
g) -
h) -
i) -
" S. Messa Solenne con imposizione delle S. Ceneri il Mercoledì delle Ceneri
" Adorazione della Croce il Venerdì santo
" S. Messa Solenne nella festività del Corpus Domini
" S. Messa Solenne in gloria di Maria Regina degli Angeli e dei Santi, nell'ottava della Assunzione della Beata Vergine.
l) -
" 6 Gennaio -
" Domenica successiva al 20 Gennaio -
" Venerdì Santo -
" Corpus Domini
" 22 Agosto -
" Sabato o Domenica successivi al 28 Agosto -
" 13 Dicembre -
m) -
n) -
La qualità di Confrate si perde per:
1. Morte
2. Dimissioni volontarie
3. Morosità protratta per due anni
4. Comportamenti non consoni ai fini e alla natura della Confraternita
Nei casi di cui al punto 3) e 4) la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo; contro il deliberato del Consiglio, il socio può avanzare ricorso all'Assemblea entro il termine di giorni quindici.
Art. 16
ELEZIONI
L'Assemblea dei soci ogni triennio solare eleggerà i membri che a vario titolo compongono il Consiglio Direttivo della Confraternita.
Le elezioni, che dovranno svolgersi alla scadenza entro il mese di Dicembre, saranno presiedute dalla Commissione elettorale nominata ad actum dal Consiglio Direttivo uscente.
La Commissione, ad elezioni ultimate, procederà allo sfoglio delle schede votate che, pena la nullità, non possono superare alla conta dei voti espressi, il numero dei presenti e votanti.
La Commissione quindi, renderà ufficiali i risultati delle votazioni e di tutte le operazioni di voto redigerà apposito verbale in duplice copia su foglio munito del timbro della Confraternita e della sigla di tutti i membri della commissione elettorale, da inviare all'Ordinario Diocesano per il visto di ratifica.
Nella scheda elettorale, precedentemente timbrata e siglata dai membri della Comissione, ai fini della espressione del voto, saranno indicate soltanto le cariche elettive.
La convocazione per le elezioni va fatta nei modi stabiliti all'articolo 5.
In apertura di seduta l'Assistente Ecclesiastico intonerà l'inno "Veni Creator Spiritus"
Il diritto di voto spetta a tutti i soci effettivi. Ogni socio, in forza della sua regolare appartenenza o iscrizione, gode del diritto alla voce attiva e alla voce passiva, fatta salva l'eccezione di cui agli articoli 6 e 14.
Sono esclusi dal voto sia attivo che passivo i soci:
" comunque decaduti
" incapaci di atti umani
" usciti dalla comunione della Chiesa
" aventi rapporti debitori verso l'Associazione con scopertura di oltre un biennio.
La scopertura potrà essere regolarizzata in sede di riunione prima della votazione.
Il voto per essere valido, deve essere libero, segreto e determinato.
L'Assemblea dei Confrati chiuderà i lavori con una preghiera di ringraziamento alla SS. Vergine della Consolazione e della S. Cintura.
I nuovi membri del Consiglio Direttivo entreranno nell'esercizio delle loro funzioni con l'atto di ratifica.
Art. 17
ASSISTENZA AI MORIBONDI E FUNERALE
Il Prefetto, appena informato che un Confrate è gravemente ammalato, curerà di andarlo a trovare e provvederà a fargli amministrare i SS. Sacramenti.
Art. 18
Nel caso che il Confrate ammalato non abbia congiunti che l'assistano, il Prefetto farà un elenco di Confrati i quali, di due ore in due ore, andranno ad assisterlo con amorevole cura. Nel fare tale elenco il Prefetto terrà conto dell'età e delle condizioni fisiche dei Confrati.
Art. 19
Il Prefetto, avuto l'annunzio del decesso di un Confrate, inviterà i soci a prendere parte alle esequie con le insegne della Confraternita, secondo costume; l'invito dovrà essere fatto con tutti i mezzi a disposizione.
In particolare, i Confrati dovranno curare la preparazione e lo svolgimento del rito funebre, partecipando di persona alla proclamazione della Parola, alla Preghiera dei Fedeli, al servizio dell'altare e a quant'altro richiede la liturgia.
Art. 20
Ogni Confrate dovrà avere caro, per la grandezza dell'atto pietoso e doveroso che si compie, accompagnare all'ultima dimora il Confrate defunto. Dell'eventuale rifiuto l'Assemblea dovrà tenere conto.
Art. 21
SUFFRAGI PER I CONFRATI
Nel corso della celebrazione della S. Messa cui la Confraternita partecipa a titolo speciale, si pregherà per i Confrati viventi e per tutti i Confrati defunti.
Art. 22
Ogni anno, possibilmente nel mese di Novembre, si dovrà far celebrare una S. Messa in suffragio delle anime dei Confrati defunti. Nel rispetto del Diritto Canonico, si potrà tenere la Celebrazione nella Cappella gentilizia di proprietà della Confraternita esistente nel cimitero di Novara Centro, già munita all'uopo di autorizzazione Ecclesiastica.
Art. 23
PATRIMONIO
Il Patrimonio della Confraternita è costituito:
" dalle quote sociali degli iscritti, vigenti nel tempo;
" da elargizioni ed oblazioni spontanee;
" da tutti i beni mobili ed immobili inventariati;
" dalla Cappella Gentilizia che sorge nel Cimitero del Centro per cui la gestione sarà emanato apposito regolamento.
" da lasciti e/o donazioni.
L'Amministrazione del Patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del Codice di Diritto Canonico.
Art. 24
CUSTODIA DEI BENI
Gli arredi e gli altri oggetti devono essere custoditi in luogo adatto, determinato dal Prefetto della Confraternita ed individuato nel complesso dei beni della Parrocchia "SS. Maria Assunta" di Novara di Sicilia in accordo con l'Assistente Ecclesiastico. I beni preziosi, regolarmente inventariati, dovranno essere custoditi dentro il tesoro della medesima Parrocchia. Le somme di denaro saranno custodite tramite deposito su libretto o conto postale e/o bancario intestato alla Parrocchia di S. Maria Assunta in Novara di Sicilia, ma custodito dal cassiere.
E' vietata la custodia di questi beni in abitazioni private, tranne che in occasioni eccezionali, per brevissimo tempo e con il consenso del Prefetto.
L'inventario, aggiornato annualmente, deve essere trasmesso in copia al Centro Inter-
Nell'archivio della Confraternita, che è allocato nella sede istituzionale, devono conservarsi i titoli di proprietà dei beni immobili e ogni altro documento della Confraternita medesima.
Art. 25
NORME FINALI
L'Associazione si estingue se viene legittimamente soppressa dall'Ordinario Diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.
In caso di estinzione il suo patrimonio sarà devoluto ad altro Ente Ecclesiastico, secondo le indicazioni dell'Autorità Ecclesiastica.
Art. 26
La Confraternita non ha fini di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti della confraternita sono gratuite. E' vietato distribuire ai confratelli, anche se in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea e presentato all'Ordinario Diocesano.
Art. 27
In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo Diocesano può nominare, ai sensi del can. 318 Sub. 1 del Codice di Diritto Canonico un Commissario che, in suo nome, dirige e rappresenta temporaneamente la Confraternita in sostituzione degli Organi Statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Art. 28
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Diritto Canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli Enti Ecclesiastici.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL SEGRETARIO CANCELLIERE IL PREFETTO
L'ASSISTENTE ECCLESIASTICO